ottobre 2011
Una norma “salvavita”: è stato così ribattezzato il Decreto del 18 marzo 2011 del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 dello scorso 6 giugno. Molte vite umane si possono salvare o danni cerebrali irreversibili possono evitarsi o mitigarsi attraverso un tempestivo intervento in caso di arresto cardiocircolatorio. Il decreto, facendo seguito alla legge n. 120 del 3 aprile 2001 che prevede l’utilizzo dei defibrillatori automatici in ambiente extraospedaliero, all’accordo Stato – Regioni del 27 febbraio 2003 con cui sono state approvate le “Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici” e alla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) che autorizza la spesa di quattro milioni di euro per l’anno 2010 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, individua i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissa i criteri per l’utilizzazione delle risorse (indicate nell’Allegato B del medesimo provvedimento e suddivise per regione).
Il decreto, in particolare, promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo degli apparecchi “salvavita”, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto in cui deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.
Le strategie di diffusione
Nell’allegato A del provvedimento del Ministero sono richiamati i criteri e le modalità già fissati dall’accordo Stato – Regioni del 27 febbraio 2003. In particolare, la diffusione graduale e capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni dovrà avvenire attraverso una distribuzione strategica in modo tale da costituire una vera e propria rete in grado di favorire gli interventi entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari. La collocazione ottimale dei defibrillatori dovrà, inoltre, essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, collocandoli in siti di aggregazione e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. Tra i luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione il decreto indica anche i ristoranti, insieme ai centri commerciali, agli ipermercati, ai grandi magazzini, agli alberghi, agli stabilimenti balneari e alle stazioni sciistiche.
Gli addetti all’utilizzo
Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con gli acronimi “DAE”, Defibrillatore Automatico Esterno, o “AED”, Automated External Defibrillator) è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L’affidabilità di tali apparecchiature è garantita in quanto il riconoscimento della tipologia dell’aritmia si verifica automaticamente mentre il comando avviene per mano dell’operatore. L’analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare, precede il caricamento automatico dell’apparecchio al fine di ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo che devono separare gli shock, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici. I defibrillatori dovranno essere collocati in posti facilmente raggiungibili e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo ben visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno autorizzare anche l’installazione di un sistema automatico di allertamento del 118. Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sarà depositato l’elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l’elenco delle persone che possono utilizzarli.
Le istruzioni “operative”
Le verifiche che saranno effettuate dalle autorità preposte riguarderanno l’accertamento della conformità, alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano, il possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata: l’operatore che somministra lo shock elettrico è responsabile non della corretta indicazione di somministrazione, che è determinata dall’apparecchio, ma dell’esecuzione della manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente. I candidati, prima di conseguire l’attestato di formazione all’uso del defibrillatore, dovranno sottoporsi ad una prova pratica, se necessario anche teorica, che ne valuti la preparazione. A seguito del superamento della prova verrà rilasciata, da parte del centro di formazione, una certificazione di attestazione all’uso del defibrillatore semiautomatico che, in sede extra ospedaliera, è nominativa e avrà la durata di dodici mesi; il rinnovo sarà accordato per un medesimo periodo temporale, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.